- Normativa
- Documenti di circolazione, Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle organizzazioni professionali agricole ed agro-meccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 1 giugno 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 giugno 2015
Disposizioni attuative dell'articolo 1-bis, comma 14, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di attivazione delle
procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle
organizzazioni professionali agricole ed agro-meccaniche maggiormente
rappresentative a livello nazionale. (15A06233)
(GU n.188 del 14-8-2015)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto;
Visti gli articoli 57 (Macchine agricole), 110 (Immatricolazione,
carta di circolazione e certificato di idoneita' tecnica alla
circolazione delle macchine agricole), 113 (Targhe delle macchine
agricole) e 114 (Circolazione su strada delle macchine operatrici)
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto l'art. 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, come novellato dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 101, in forza del quale la richiamata legge 8
agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine
agricole svolta dalle organizzazioni professionali agricole e da
quelle delle imprese che esercitano l'attivita' agro-meccanica
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Visto l'art. 1-bis, comma 14, del decreto-legge del 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, che consente alle organizzazioni professionali agricole ed
agro-meccaniche, maggiormente rappresentative a livello nazionale, di
attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di
prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni
giuridiche inerenti la proprieta' delle predette macchine, demandando
ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, l'individuazione delle modalita'
tecniche di collegamento e le relative modalita' di gestione;
Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione alle disposizioni
contenute nel richiamato art. 1-bis, comma 14, del decreto-legge del
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116;
Decreta:
Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di svolgimento, da
parte delle organizzazioni previste al comma 4, dell'attivita' di
consulenza per la circolazione delle macchine agricole, ai sensi
dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2004, n. 99,
come novellato dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 101, attraverso il collegamento telematico al sistema
di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
gestito dalla Direzione Generale per la motorizzazione, ai fini
dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche
inerenti la proprieta' delle macchine agricole.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «organizzazioni agricole» o «organizzazione agricola»: le
organizzazioni o una delle organizzazioni di cui al comma 4, comprese
le loro articolazioni territoriali;
b) «UMC»: l'Ufficio o gli Uffici Motorizzazione Civile;
c) «macchine agricole» o «macchina agricola»: le macchine o una
delle macchine definite dal comma 3, primo periodo;
d) «macchine operatrici» o «macchina operatrice»: le macchine o
una delle macchine definite dal comma 3, ultimo periodo;
d) «documenti di circolazione»: i documenti individuati dall'art.
3, commi 1 e 2;
e) «CED»: il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale
per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Per macchine agricole si intendono, tra quelle individuate
dall'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
macchine che, a norma dell'art. 110, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo, sono soggette all'immatricolazione ed
al rilascio della carta di circolazione. Alle predette macchine
agricole sono equiparate le macchine operatrici, individuate
dall'art. 58 del decreto legislativo n. 285 del 1992, permanentemente
attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole ed utilizzate
dalle aziende agricole a completamento del ciclo produttivo
aziendale, entro i limiti previsti dall'art. 2135 codice civile.
4. Il presente decreto si applica alle organizzazioni professionali
agricole ed agro-meccaniche, comprese quelle di rappresentanza delle
cooperative agricole, maggiormente rappresentative a livello
nazionale ed alle loro articolazioni territoriali, individuate con
provvedimento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e notificato alla Direzione Generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
quale provvede a darne notizia agli Uffici Motorizzazione Civile, al
fine di consentire gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2.
Art. 2
Collegamento telematico al sistema di prenotazione
1. Le organizzazioni agricole, interessate ad attivare il
collegamento telematico al sistema operativo di prenotazione,
presentano richiesta scritta all'UMC presso il quale intendono
operare.
2. L'UMC, dopo aver provveduto ad identificare l'organizzazione
richiedente il collegamento e le persone fisiche delegate
dall'organizzazione stessa ad accedere agli sportelli dell'Ufficio,
rilascia un codice identificativo dell'organizzazione e richiede al
CED il rilascio dei codici necessari per accedere al sistema di
prenotazione e per effettuare la prenotazione dei documenti di
circolazione.
Art. 3
Prenotazione e rilascio dei documenti di circolazione
1. Ferme restando le competenze degli studi di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991,
n. 264, con riguardo agli adempimenti giuridico-amministrativi
necessari per la circolazione e la cessazione dalla circolazione
delle macchine agricole e delle macchine operatrici, le
organizzazioni agricole abilitate al collegamento telematico nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 2, possono procedere alla
prenotazione del rilascio, da parte degli UMC, della carta di
circolazione e delle targhe previste dagli articoli 110, 113 e 114
del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche' del certificato di
avvenuta cessazione dalla circolazione delle predette macchine, in
conseguenza della loro definitiva esportazione all'estero o della
loro demolizione.
2. La prenotazione del rilascio della carta di circolazione puo'
essere effettuata ai fini della immatricolazione, della
reimmatricolazione e del trasferimento della proprieta' delle
macchine agricole e delle macchine operatrici, della annotazione del
trasferimento della sede o della residenza dell'intestatario della
carta di circolazione stessa, nonche' ai fini della duplicazione
dell'originale che sia stato oggetto di sottrazione, smarrimento,
distruzione o deterioramento. In caso di immatricolazione o di
reimmatricolazione della macchina agricola o della macchina
operatrice, la prenotazione del rilascio della carta di circolazione
comporta anche la prenotazione del rilascio della relativa targa.
3. Entro la fine di ogni giornata lavorativa, il CED consente la
stampa dell'elenco delle operazioni di prenotazione effettuate da
ciascuna organizzazione agricola e ne trasmette copia al competente
UMC.
4. Il giorno lavorativo successivo alla effettuata prenotazione, la
persone fisica delegata ad accedere agli sportelli del competente UMC
presenta l'istanza e la documentazione relative ai documenti di
circolazione prenotati, unitamente all'elenco di cui al comma 3.
5. Verificata la completezza e la regolarita' dell'istanza e della
documentazione di cui al comma 4, l'UMC provvede al rilascio del
documento di circolazione prenotato. Nel caso in cui l'istanza o la
documentazione siano incomplete, ivi compresa l'ipotesi di
insufficiente versamento delle tariffe dovute per l'operazione di
motorizzazione, l'UMC sospende il rilascio del documento prenotato ed
assegna un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per le
necessarie integrazioni. Laddove vengano accertate irregolarita', ivi
compresa l'assenza di versamento delle tariffe dovute per
l'operazione di motorizzazione, l'UMC provvede ad annullare la
prenotazione effettuata ed a restituire l'istanza e la relativa
documentazione nonche', se sussistenti, le attestazioni di versamento
dell'imposta di bollo relativa all'istanza e l'attestazione di
versamento del costo della targa.
Art. 4
Controlli
1. L'UMC e' tenuto ad accertare il corretto esercizio delle
attivita' di prenotazione. Nel caso in cui accerti la sussistenza di
reiterate irregolarita' o di reiterata incompletezza nella
digitazione dei dati necessari per la prenotazione dei documenti di
circolazione o nella documentazione prodotta a corredo delle
richieste di rilascio dei documenti di circolazione prenotati, l'UMC
dispone la sospensione dell'operativita' del collegamento per 30
giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. In caso
di recidiva, il collegamento e' sospeso per un periodo pari a 90
giorni.
2. Al verificarsi, per la terza volta nell'arco di un triennio,
delle condizioni di sospensione dell'operativita' del collegamento,
l'accesso al collegamento stesso decade.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Con circolare della Direzione Generale per la motorizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le
istruzioni applicative delle disposizioni contenute nel presente
decreto, nonche' il termine a decorrere dal quale saranno operativi i
collegamenti telematici per la prenotazione, da parte delle
organizzazioni agricole, del rilascio dei documenti di circolazione
delle macchine agricole.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 2015
Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio
Il Ministro
delle politiche agricole alimentari
e forestali
Martina
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
registro n. 1, foglio n. 2429