- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Codice delle assicurazioni private: certificato di assicurazione, contrassegno e modulo di denuncia sinistro
Regolamento dell'ISVAP
n. 13 del 6 febbraio 2008
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2008
Regolamento concernente la disciplina del certificato di
assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro
di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore
e i natanti) Capo I (obbligo di assicurazione) e Capo IV (procedure
liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, codice
delle assicurazioni private. (Regolamento n. 13).
Capo I
Disposizioni di carattere generale
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni
private;
Considerata l'opportunita' di determinare il contenuto del modulo
di denuncia di sinistro in conformita' con i corrispondenti documenti
adottati in altri Paesi dell'Unione europea, per agevolare la
circolazione internazionale dei veicoli a motore consentendo, in
determinati casi, l'utilizzo di tali documenti ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 143 del Codice delle
assicurazioni private;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 127,
comma 4, 143, comma 1 e 191, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»:
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10,
diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12
di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209;
b) «coassicuratrice delegataria» o «impresa delegataria»:
l'impresa che ha sottoscritto un contratto in coassicurazione ai
sensi dell'art. 1911 del codice civile e che ha ricevuto delega dalle
altre coassicuratrici per curare la gestione del contratto per conto
e nell'interesse delle stesse;
c) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il
contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
d) «contratto in coassicurazione»: il contratto relativo
all'assicurazione di cui alla lettera a) sottoscritto, ai sensi
dell'art. 1911 del codice civile, da piu' imprese di cui alla
lettera f), ciascuna per una quota determinata di rischio;
e) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private;
f) «natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione»: i
natanti di cui all'art. 123 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile verso i terzi per i rischi del ramo 12, diversi dalla
responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo
decreto;
g) «rimorchi»: i veicoli destinati ad essere trainati dagli
autoveicoli e dai filoveicoli con esclusione degli autosnodati ai
sensi dell'art. 56, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
h) «semirimorchi»: i veicoli costruiti in modo tale che una parte
di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che una parte notevole
della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice, ai
sensi dell'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
i) «Stati esteri»: gli Stati membri dell'Unione europea o gli
Stati aderenti allo spazio economico europeo, nonche' gli Stati
terzi;
l) «tecniche di vendita a distanza»: qualunque tecnica di vendita
che, senza la presenza fisica e simultanea dell'impresa e del
contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di
contratti assicurativi;
m) «veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di
assicurazione»: i veicoli a motore di cui all'art. 122, comma 1, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti
all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i
terzi per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del
vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione
autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti nonche' alle imprese di assicurazione aventi
sede legale in un altro Stato membro dello spazio economico europeo
abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la
responsabilita' del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi.
Capo II
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNOSezione IDisposizioni comuni
Art. 4.
Documenti probatori dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione
1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti e' comprovato da apposito certificato di
assicurazione rilasciato dall'impresa di assicurazione o, in caso di
contratto assunto in coassicurazione, dalla coassicuratrice
delegataria.
2. Il contrassegno, consegnato dall'impresa di assicurazione
all'atto del rilascio del certificato di assicurazione, e' applicato
sul veicolo a motore, sul rimorchio e sul semirimorchio cui
l'assicurazione si riferisce, nei modi stabiliti dall'art. 181 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante ha
con se' il certificato di assicurazione e il contrassegno e li
esibisce, insieme agli altri documenti di circolazione e di guida, a
richiesta degli organi preposti.
Art. 5.
Contratti assunti in coassicurazione
1. Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la
stipulazione di un contratto in coassicurazione, se le imprese
coassicuratrici si sono obbligate in solido anziche' in proporzione
della rispettiva quota ed e' stata individuata una coassicuratrice
delegataria, sul certificato di assicurazione e' indicata la
denominazione sociale della sola delegataria, con la indicazione che
il contratto e' concluso in coassicurazione. Se le imprese
coassicuratrici non si sono obbligate in solido e quindi rispondono
ciascuna in proporzione della rispettiva quota di rischi assunta, sul
certificato di assicurazione sono indicate le denominazioni sociali
di tutte le imprese coassicuratrici.
2. Nel contrassegno puo', in ogni caso, essere indicata la sola
impresa delegataria.
Sezione II
Certificato di assicurazione
Art. 6.
Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a
motore
1. Per i veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di
assicurazione il certificato di assicurazione contiene le seguenti
indicazioni:
a) denominazione e sede dell'impresa di assicurazione, il numero
di iscrizione nell'albo delle imprese tenuto dall'ISVAP o negli
elenchi annessi a tale albo e le altre indicazioni prescritte
dall'art. 2250 del codice civile;
b) nome, ovvero denominazione o ragione sociale o ditta, e
domicilio o residenza o sede del contraente;
c) tipo del veicolo;
d) dati della targa o, quando questa non sia prescritta, dati di
identificazione del telaio e del motore;
e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il
premio o la rata di premio;
f) numero del contratto di assicurazione;
g) firma del legale rappresentante dell'impresa di assicurazione
o dell'intermediario iscritto nella sezione A del registro unico
elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all'art. 109 del decreto dalla stessa autorizzato a concludere il
contratto cui il certificato si riferisce;
h) generalita' e indirizzo del rappresentante per la gestione dei
sinistri, nel caso in cui il certificato di assicurazione sia
rilasciato da un'impresa di assicurazione che opera in Italia in
regime di liberta' di prestazione di servizi.
2. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che
circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita,
a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica.
24 novembre 2001, n. 474 contiene, in sostituzione dei dati indicati
al comma 1, lettera d), i dati della targa di prova.
3. Per i veicoli con rimorchio sono rilasciati certificati di
assicurazione distinti per la motrice e il rimorchio.
Art. 7.
Caratteristiche del certificato di assicurazione per i natanti
1. Per i natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione, il
certificato di assicurazione contiene le informazioni di cui all'art.
6, comma 1, lettere a), b), e), f), g) e h), nonche' quelle della
potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del
natante o, se questo non e' soggetto ad obbligo di iscrizione o di
registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti
dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni
vigenti.
Art. 8.
Informazioni facoltative
1. Le imprese riportano eventuali informazioni ulteriori rispetto a
quelle previste nell'art. 6, comma 1 e nell'art. 7 in apposita
distinta sezione del certificato di assicurazione, in numero e
secondo modalita' tali da non ingenerare confusione in ordine alla
denominazione e sede dell'impresa di assicurazione che presta la
garanzia.
Sezione III
Contrassegno
Art. 9.
Caratteristiche del contrassegno
1. Il contrassegno e' predisposto in conformita' al modello di cui
all'allegato 1 e contiene le seguenti indicazioni:
a) denominazione dell'impresa di assicurazione;
b) dati della targa per i veicoli a motore, i rimorchi ed i
semirimorchi; dati di iscrizione o, in mancanza, marchio e numero del
motore per i natanti. Per i veicoli con targa di prova sono indicati
i dati di detta targa. Per i veicoli per i quali non e' prescritta la
targa di riconoscimento sono indicati i dati di identificazione del
telaio e del motore;
c) tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per
quest'ultimo, il caso in cui l'assicurazione e' stipulata con
riferimento al motore amovibile di cui all'art. 123 del decreto;
d) giorno, mese ed anno di scadenza del periodo di assicurazione
indicato nel certificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e);
e) firma del legale rappresentante dell'impresa di assicurazione;
f) generalita' e indirizzo del rappresentante per la gestione dei
sinistri nel caso in cui il contrassegno sia rilasciato da un'impresa
di assicurazione che opera in Italia in regime di liberta' di
prestazione di servizi.
2. Per i rimorchi e i semirimorchi e' rilasciato un contrassegno
distinto da quello relativo alla motrice.
Sezione IV
Disposizioni speciali
Art. 10.
Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti
per prova, collaudo o dimostrazione
1. L'assicurazione, per i veicoli che circolano muniti di targa
provvisoria, puo' essere stipulata con durata corrispondente al
periodo di validita' del foglio di via.
2. Le imprese di assicurazione hanno facolta' di stipulare
assicurazioni provvisorie, a particolari condizioni di polizza e di
tariffa, di durata non superiore a cinque giorni e non prorogabile,
per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini
della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione.
3. Nel caso di stipula delle assicurazioni di cui al comma 2 le
imprese rilasciano un attestato con l'indicazione degli elementi
idonei all'identificazione del veicolo e del periodo di validita'
dell'assicurazione. L'attestato deve essere applicato sul veicolo cui
si riferisce con le modalita' stabilite dall'art. 4, comma 2. Le
imprese adottano adeguate procedure per la gestione, in entrata e in
uscita, degli stampati relativi a tali assicurazioni.
Sezione V
Modalita' di rilascio dei documenti
Art. 11.
Modalita' di rilascio del certificato di assicurazione e del
contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti
1. A norma dell'art. 127, comma 3, del decreto, il certificato di
assicurazione e il contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura
e spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento
del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di
cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di
vendita a distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al
domicilio o alla residenza del contraente entro il medesimo termine.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 e' considerata
provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione ed al
contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della rata di
premio rilasciata dall'impresa di assicurazione, anche nel caso in
cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. In assenza
della quietanza sono considerati provvisoriamente equipollenti al
certificato di assicurazione ed al contrassegno, la dichiarazione
rilasciata dall'impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di
assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o
per via telematica, o la ricevuta del bollettino di conto corrente
postale prestampato dall'impresa relativa al pagamento del premio o
della rata di premio.
3. Dai documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2
devono essere desumibili la denominazione dell'impresa, il numero
della polizza, i dati della targa o, qualora la stessa non sia
prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la
decorrenza della copertura.
4. Le imprese di assicurazione per le finalita' di cui al comma 2:
a) contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio
rilasciano al contraente la quietanza di pagamento o la
dichiarazione;
oppure
b) mettono a disposizione del contraente, con congruo anticipo,
il bollettino di conto corrente postale prestampato.
5. I documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2:
a) sono applicati sul veicolo al quale si riferiscono con le
modalita' stabilite dall'art. 4, comma 2, ovvero conservati ai sensi
e per le finalita' di cui all'art. 4, comma 3.
b) devono avere caratteristiche grafiche e dimensionali tali da
consentirne l'applicazione sul veicolo ai sensi della lettera a).
Art. 12.
Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del
contrassegno
1. Le imprese di assicurazione rilasciano, su richiesta e a spese
del contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e del
contrassegno nel caso in cui essi si siano deteriorati, siano stati
sottratti, smarriti o distrutti.
2. Le imprese di assicurazione che offrono contratti mediante
tecniche di comunicazione a distanza, in caso di mancato recapito da
parte del servizio postale del certificato e del contrassegno, ne
rilasciano un duplicato a richiesta del contraente, senza oneri a
carico di quest'ultimo.
3. Nel caso di deterioramento, il contraente restituisce
all'impresa il certificato di assicurazione e il contrassegno
deteriorato.
4. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del
certificato di assicurazione o del contrassegno, il contraente
fornisce all'impresa la prova di avere denunciato il fatto alla
competente autorita' o, qualora previsto nelle condizioni di polizza,
una dichiarazione circa l'evento accaduto.
5. Il rilascio del duplicato e' oggetto di registrazione da parte
dall'impresa. Sul certificato di assicurazione e sul contrassegno e'
apposta con caratteri di particolare evidenza l'indicazione
«duplicato».
Capo III
Denuncia di sinistro
Art. 13.
Modulo di denuncia di sinistro
1. Il modulo di denuncia da utilizzare in caso di sinistro tra
veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione e'
redatto secondo il modello riportato nell'allegato 2 (Constatazione
amichevole di incidente denuncia di sinistro).
Art. 14.
Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Modulo di
denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera
1. Nel caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia
obbligo di assicurazione nel quale siano coinvolti veicoli
immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino
temporaneamente in Italia, l'obbligo di denuncia di sinistro puo'
essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di
assicurazione estere purche' conformi al modello di cui all'art. 13.
Art. 15.
Consegna da parte dell'impresa di assicurazione del modulo di
denuncia di sinistro
1. Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di
denuncia in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto
unitamente al certificato di assicurazione ed al contrassegno,
nonche' in occasione di ogni denuncia di sinistro.
Art. 16.
Altre informazioni
1. Al modulo di cui all'art. 13 e' aggiunto un foglio, predisposto
secondo lo schema indicato nell'allegato 2 (altre informazioni),
contenente ulteriori informazioni inerenti ai sinistri, necessarie
per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l'ISVAP ai
sensi dell'art. 135 del decreto.
2. Il modulo di denuncia di cui all'art. 13 mantiene gli effetti
previsti dal decreto anche in assenza delle altre informazioni
richieste con il foglio aggiuntivo.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 17.
Abrogazioni
1. Dal 1° luglio 2008, e' abrogato il provvedimento ISVAP n. 2136
del 13 dicembre 2002.
Art. 18.
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito internet
dell'ISVAP.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7,
8 e 9 e di cui al Capo III che entrano in vigore il 1° luglio 2008.
2. Fino al 30 giugno 2008 le imprese possono continuare ad
utilizzare i documenti assicurativi ed il modulo di denuncia di
sinistro redatti rispettivamente secondo le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 ed
al Provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002.
Roma, 6 febbraio 2008
Il Presidente: Giannini
Allegato 1
DESCRIZIONE DEL MODELLO DI CONTRASSEGNO
Il contrassegno di cui all'art. 127, comma 3 del decreto ed
all'art. 8 del presente regolamento ha forma rettangolare, delle
seguenti dimensioni, giusta il fac-simile in basso riprodotto:
larghezza mm 80; lunghezza mm 76 (pari a 3 pollici).
Esso comprende una fascia bianca di mm 3, sui lati di mm 76 e di
mm 6, sui lati di mm 80.
La stampa e' in litografia su carta del peso di gr 70 al metro
quadrato.
I colori di stampa devono essere resistenti all'esposizione
solare e cosi' distribuiti:
Fregio - colore blu la parte esterna, colore terra di Siena la
parte interna;
Fondo - colore giallino;
Testo - colore nero.
Le zone destinate ad essere completate con i dati richiesti
debbono essere stampate in millerighe, tipo assegno bancario.
----> Vedere immagine file pdf <----
Allegato 2
CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE DENUNCIA DI SINISTRO
----> Vedere immagine file pdf <----
ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DEL MODULO
1. Il presente modulo deve, a norma dell'art. 143 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni
private, essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio
assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.
2. Il presente modulo puo' anche essere utilizzato per assolvere
alle formalita' previste dagli articoli 148 e 149 del Codice delle
assicurazioni private citato al n. 1: a tal fine e' sufficiente che
copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sara'
presentata all'assicuratore del responsabile ovvero al proprio
assicuratore qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della
procedura di risarcimento diretto di cui allo stesso art. 149 del
Codice delle assicurazioni private e al decreto del Presidente della
Repubblica n. 254 del 2006.
3. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel
sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano
coinvolti 3 veicoli, e cosi' via). Il modulo puo' essere fornito da
una qualsiasi delle parti. Se il modulo e' sottoscritto anche
dall'altro conducente esso vale come constatazione amichevole di
incidente e produce gli effetti di cui all'art. 148, primo comma, del
Codice delle assicurazioni private e all'art. 8, secondo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del
2006.
4. Nel compilare il modulo ricordare:
di servirsi per rispondere alle domande:
a) n. 6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione
(Certificato o Carta verde);
b) n. 9 del questionario, della propria patente di guida;
al n. 10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo
ivi riprodotta il punto di urto iniziale;
al n. 12, di apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle
quali sono indicate le circostanze dell'incidente e di indicare il
numero totale delle caselle cosi' segnate;
al n. 13, di redigere un grafico del sinistro.
5. Nel caso in cui il conducente dell'altro veicolo non accetti
di sottoscrivere anch'egli il modulo, si dovra' compilare
integralmente il modulo stesso per la parte relativa al proprio
veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al veicolo della
controparte (veicolo B) sara' sufficiente rispondere alla domanda n.
7 ed indicare al n. 8 la denominazione della Compagnia di
assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande.
6. Completare le informazioni di cui ha bisogno l'assicuratore
compilando il modulo anche sul retro ed il foglio «altre
informazioni».
7. Se l'altro conducente e' in possesso di un modulo redatto in
lingua diversa, potra' essere utilizzato anche detto modulo, purche'
conforme al presente.
All.: per le immagini, vedere file pdf.