• Giurisprudenza
  • Veicoli ed equipaggiamenti
  • Dott.ssa Maristella Giuliano, Dott.ssa Micaela Ercolani e Dott.ssa Tiziana Santucci

Ciclista in stato di ebbrezza: non si procede al ritiro della patente di guida

Corte di Cassazione, Sezione IV penale
Sentenza n. 22228 del 22/05/2019 - massima a cura della Dott.ssa Michaela Ercolani

Guida in stato di ebbrezza – Ritiro patente – Cicli a pedali a pedalata assistita – Escluso.

La sanzione accessoria della revoca della patente di guida non può essere disposta nei confronti del conducente di un veicolo per il quale non è richiesta alcuna abilitazione. Nella fattispecie, inoltre, la Suprema Corte, richiamando il Regolamento UE 168/2013, evidenzia che le biciclette a pedalata assistita che abbiano un motore elettrico di potenza fino a 250W sono da considerarsi velocipedi a tutti gli effetti (ex art. 50 NCdS) e, pertanto, non necessitano di alcuna abilitazione per essere condotti. Nella fattispecie, gli Ermellini hanno annullato la sentenza che comminava la revoca della patente di guida al conducente di una bicicletta della quale il Tribunale non aveva accertato la tipologia e le caratteristiche, guidata in stato di ebbrezza e che aveva causato un sinistro. Diversa sarebbe stata la questione se la bicicletta a pedalata assistita fosse stata dotata di motore elettrico di potenza superiore a 250W, classificata tra i “cicli a propulsione”, per i quali sono previste targa e patente AM. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo - Presidente -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. TORNESI Daniela Rita - Consigliere -

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -

Dott. RANALDI Alessandro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.T., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/09/2018 del TRIBUNALE di MASSA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI;

lette/sentite le conclusioni del PG.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Massa ha applicato a G.T. la pena concordata fra le parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2-bis, per aver condotto in stato di ebbrezza (tasso alcolemico accertato: 2,98 g/l) un velocipede a pedalata assistita, provocando un incidente (fatto del (OMISSIS)).

Nella stessa sentenza il Tribunale ha ordinato la revoca della patente di guida del G., trattandosi di bicicletta con pedalata assistita necessitante di patente di guida AM ai sensi del regolamento Europeo n. 168/2013.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la violazione degli artt. 50, 186, 222, 223 e 224 C.d.S. conseguente all'errata applicazione del regolamento Europeo n. 168/2013; nonchè per avere il giudice disposto la revoca della patente di guida rilasciata il 22.6.2018, successivamente al fatto per cui si procede.

Deduce che il citato regolamento Europeo opera una netta distinzione fra i "cicli a propulsione" (aventi propulsione ausiliaria e potenza nominale continua o netta massima minore o pari a 1.000 W, considerati veicoli a motore leggeri a due ruote di cui alla categoria L1e, necessitanti quindi di certificato di circolazione, targa, polizza assicurativa RCA e patente AM conformemente all'art. 116 C.d.S.) e i "cicli a pedali a pedalata assistita" (considerati come velocipedi ai sensi dell'art. 50 C.d.S., dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale pari o inferiore a 250 W). La differenza fra i due veicoli, oltre alle predette caratteristiche, sta nel fatto che nei "cicli a propulsione" il mezzo è in grado di avanzare senza l'aiuto del ciclista, mentre nei cicli a pedali a pedalata assistita il mezzo si muove soltanto se il ciclista spinge sui pedali, sebbene aiutato da un motore elettrico. Il regolamento Europeo 168/2013 trova applicazione solo nei confronti dei "cicli a propulsione", equiparati ai ciclomotori.

Rileva che il Tribunale ha revocato la patente di guida senza avere considerato, nè accertato, che il prevenuto ha commesso il reato alla guida di un velocipede a pedali a pedalata assistita, per il quale non è richiesta alcuna patente di guida, trattandosi di un "velocipede" ai sensi dell'art. 50 C.d.S., e non di un "ciclo a propulsione" ai sensi del regolamento Europeo.

Deduce che, in ogni caso, al momento del fatto il G. era sprovvisto di patente perchè già revocata (motivo per cui l'imputato utilizzava il velocipede a pedalata assistita per i propri spostamenti), avendo conseguito la nuova patente solo in data 22.6.2018.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza sul punto dedotto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Sul punto dedotto la sentenza impugnata si limita ad affermare che il mezzo guidato dal prevenuto è una "bicicletta a pedalata assistita", desumendo da ciò solo l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, stante l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2017 del Regolamento U.E. n. 168/2013, in base al quale i veicoli dotati di motore elettrico azionabile da un acceleratore devono essere muniti di certificato di circolazione e di targa ed il conducente deve avere la patente di guida AM. 3. Il giudice di merito non ha, tuttavia, considerato che il citato regolamento Europeo non si applica a tutti i mezzi a pedalata assistita ma solo a quelli dotati di potenza superiore a 250 W (c.d. "cicli a propulsione", con targa e per i quali è richiesta patente AM), mentre quelli di potenza pari o inferiore sono considerati velocipedi a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 50 C.d.S..

In proposito la sentenza impugnata non conduce alcuna analisi su tipologia e caratteristiche del mezzo condotto dal prevenuto, nel senso dianzi indicato, mentre la questione è decisiva ai fini della applicazione o meno della richiamata sanzione amministrativa accessoria, essendo noto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la stessa sanzione non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede (Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cologna, Rv. 25508101).

4. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio al Tribunale di Massa per nuova valutazione sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente con rinvio al Tribunale di Massa per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

 

Documenti allegati