- Normativa
- Ambiente ed energia, Veicoli storici
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Bonus malus CO2 e veicoli di interesse storico
Legge
30 dicembre 2018, n. 145
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
(GU n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)
Art. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
...
1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione
finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31
dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con
prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa
automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, e'
riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la
rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle
classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei
grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km),
secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
===================================
| CO2 g/km | Contributo (euro) |
+===========+=====================+
|0-20 |6.000 |
+-----------+---------------------+
|21-70 |2.500 |
+-----------+---------------------+
b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima
categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo di
entita' inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di
carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla
seguente tabella:
===================================
| CO2 g/km | Contributo (euro) |
+===========+=====================+
|0-20 |4.000 |
+-----------+---------------------+
|21-70 |1.500 |
+-----------+---------------------+
1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere
intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del
nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto
del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del
veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al
soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti
familiari.
1033. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato
che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e sono
indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di
cui al comma 1031.
1034. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo
nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del
contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di
provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per
demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358.
1035. Ai fini di quanto disposto dal comma 1034, il venditore
consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente
autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine
della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere
rimessi in circolazione.
1036. Il contributo di cui al comma 1031 e' corrisposto
all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di
acquisto e non e' cumulabile con altri incentivi di carattere
nazionale.
1037. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale
importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il
modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate.
1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
1039. Dopo l'articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
e' inserito il seguente:
« Art. 16-ter. - (Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in
opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica) - 1. Ai contribuenti e' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021
relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i
costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un
massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire
tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta
nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata
su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere
dotate di uno o piu' punti di ricarica di potenza standard non
accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d)
e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste
a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di
infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice
civile ».
1040. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi
1031 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di
concessione del contributo di cui al comma 1031 e della detrazione di
cui al comma 1039.
1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui
al comma 1031 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di
euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021,
chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in
Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica e' tenuto al
pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido
di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2
g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
=====================================
| CO2 g/km |Imposta (euro) |
+===================+===============+
|161-175 |1.100 |
+-------------------+---------------+
|176-200 |1.600 |
+-------------------+---------------+
|201-250 |2.000 |
+-------------------+---------------+
|Superiore a 250 |2.500 |
+-------------------+---------------+
1043. L'imposta di cui al comma 1042 e' altresi' dovuta da chi
immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 gia' immatricolato
in un altro Stato.
1044. L'imposta di cui al comma 1042 non si applica ai veicoli per
uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
settembre 2007.
1045. L'imposta di cui al comma 1042 e' versata, dall'acquirente o
da chi richiede l'immatricolazione, con le modalita' di cui agli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui
redditi.
1046. Fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di
carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del
contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042
e' relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo
riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo
veicolo.
1047. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di
cui ai commi 1031 e seguenti e' istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si
avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
1048. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il
comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e
collezionistico con anzianita' di immatricolazione compresa tra i
venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza
storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e qualora tale riconoscimento di storicita' sia riportato sulla
carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa
automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.
1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis e' valutato in 2,05
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».
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