- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 11 settembre 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 settembre 2015
Modifiche al decreto 9 luglio 2013 recante: «Disposizioni di
applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198 in materia di
autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».
(15A07163)
(GU n.223 del 25-9-2015)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e
integrazioni, recante l'"Istituzione dell'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli
autotrasporti di cose";
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive
modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio
dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa
della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso
alla professione di trasportatore su strada di merci e di
viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi,
certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della
liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei
trasporti nazionali e internazionali;
Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente
"Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE
del Consiglio", pubblicato su Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2011, n.
277;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare
l'art. 11, commi 6 e seguenti;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012
in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che
esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 14
gennaio 2012;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante
"Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su strada", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante "Disposizioni
applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il
rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 166
del 19 luglio 2006;
Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante "Disposizioni
applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005 n. 198 per il
rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada - Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006",
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 193 del 21
agosto 2009;
Visto il decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante
"Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198, in
materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada" pubblicato su Gazzetta Ufficiale serie generale n. 168 del 19
luglio 2013;
Considerata l'opportunita' di consentire - anche in coerenza con i
trasporti intracomunitari - alle imprese italiane il trasporto di
merci verso paesi extra UE anche operando con veicoli di massa
complessiva superiore a 3,5 t ed inferiore/uguale a 6 t, eliminando,
conseguentemente, disparita' di trattamento nei confronti di
operatori di altri paesi extra UE che possono attualmente operare con
tali veicoli;
Considerata l'opportunita' di favorire l'accesso alla titolarita'
delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese nonche' di
favorire l'utilizzo di veicoli tecnologicamente innovativi e a minor
impatto ambientale;
Considerata l'opportunita' di ridurre in via sperimentale le
barriere all'entrata per le imprese italiane affinche' possano
pianificare l'attivita' di trasporto in regime CEMT senza una
pregressa attivita' in regime di autorizzazioni bilaterali;
Considerata l'opportunita' di modificare il regime delle
autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario in senso piu'
favorevole alle imprese venendo incontro alle esigenze rappresentate
dagli operatori del settore;
Sentito il parere delle Associazioni di categoria
dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1
Al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante "Disposizioni di
applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198, in materia di
autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada" sono
apportate le seguenti modifiche:
1. All'art. 1 comma 5, il testo e' modificato come segue "Fermo
quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle
autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli di
massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate a titolo di proprieta',
di leasing, di usufrutto, di vendita con riserva di proprieta'.
2. Il titolo dell'art. 2 e' modificato come segue: "Graduatoria
per l'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT rimaste in
disponibilita' dopo la procedura di rinnovo".
3. L'art. 2, comma 2 e' riformulato come segue: "La
partecipazione alla graduatoria di cui al comma 1 e' riservata alle
imprese di cui all'art. 1".
4. All'art. 3, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
il punto a) e' soppresso;
al punto b ) il valore "0,4 punti" viene sostituito con il
valore "0,8 punti";
al punto c ) il valore "0,6 punti" viene sostituito con il
valore "1,2 punti";
il punto h) e' soppresso.
5. All'art. 3, comma 6 la percentuale di decurtazione del punteggio
totale e' ridotta dal 30% al 10%.
6. Il titolo dell'art. 4 e' modificato come segue: "Ripartizione
per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali CEMT rimaste in
disponibilita' dopo la procedura di rinnovo".
7. All'art. 4, i commi 1 e 2 sono riuniti e riformulati in un solo
comma nei termini che seguono: "Le autorizzazioni CEMT vengono
ripartite fra le imprese richiedenti secondo il criterio di cui
all'allegato 9 attraverso il quale il numero di autorizzazioni CEMT
viene assegnato a ciascun richiedente dopo che l'ammontare
disponibile e' ripartito per ciascuna tipologia di validita'
(autorizzazioni libere - autorizzazioni limitate per alcuni Stati).
Il criterio di ripartizione prevede una correlazione del numero di
assegnazioni con i punteggi ottenuti dalle imprese a seguito dei
criteri indicati nell'art. 3. Il criterio di correlazione e'
declinato differentemente per ciascuna tipologia di validita' della
autorizzazioni al fine di garantire una piu' ampia distribuzione
delle tipologie libere".
8. All'art. 8 alla fine del comma 5, e' aggiunta la frase: "Tali
restanti quote sono tenute a disposizione dell' impresa che deve
farne richiesta entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento".
9. All'art. 8 e' aggiunto il comma 6 : "Le quantificazioni di cui
ai commi precedenti devono essere considerate per singola tipologia
di autorizzazione".
10. All'art. 9 il comma 2 e' riformulato come segue "Possono
ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le imprese non
titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di assegnazioni
fisse gia' utilizzate in misura non inferiore al 70 % nella relazione
di traffico richiesta con assegnazione, in quest'ultimo caso e a
scelta della impresa, o di una quota pari alla prima quota di
assegnazione fissa o di un ammontare pari a quello che viene comunque
previsto per le imprese non titolari di assegnazione fissa, fermo
quanto previsto dell'art. 10 comma 3 ".
11. All'art. 9 sono aggiunti i seguenti commi:
comma 6: "Le imprese devono restituire ai fini dell'istruttoria
delle successive domande - anche a fini statistici - tutte le
autorizzazioni assegnate incluse quelle non utilizzate appena scaduto
il loro termine di validita'";
comma 7: "Le quantificazioni di cui ai commi precedenti devono
essere considerate per singola tipologia di autorizzazione."
Art. 2
Per la sola annualita' 2015 il termine perentorio di presentazione
delle domande di rinnovo per le autorizzazioni bilaterali nonche' di
quelle di conversione in assegnazione fissa, di cui all'art. 11 comma
2 del decreto dirigenziale 9 luglio 2013 viene fissata al 31 ottobre
2015.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 settembre 2015
Il Capo Dipartimento: Fumero
Allegato 9
Criterio di ripartizione per graduatoria alle imprese delle
autorizzazioni multilaterali CEMT rimaste in disponibilita' dopo la
procedura di rinnovo (art. 4 comma 1)
Per ciascuna delle tipologie di autorizzazioni CEMT
(autorizzazioni libere - autorizzazioni limitate per alcuni Stati) la
procedura di ripartizione alle singole imprese consiste nella
attribuzione di un numero di autorizzazioni correlato al punteggio
risultante dalla applicazione dei criteri di cui all'art. 3 fatti
salvo i limiti di cui all'art. 10.
Il numero di autorizzazioni da attribuire a ciascuna impresa per
ciascuna tipologia di autorizzazioni (autorizzazioni libere -
autorizzazioni limitate per alcuni Stati) e' determinato come segue:
Nass = ( Pi + k * Pmax) * Ndisp / ∑ (pi + k * Pmax)
Dove
Nass = Numero di autorizzazioni assegnato alla singola impresa
Pi = punteggio di cui all'art. 3 assegnato alla impresa
Pmax = massimo punteggio ottenuto dalle imprese presenti nella
graduatoria
Pi + k * Pmax = punteggio valorizzato con il punteggio massimo
Ndisp = numero di Autorizzazioni a disposizione per ciascuna
tipologia
∑ (pi + k * Pmax) = somma dei punteggi di tutte le imprese
valorizzati con il punteggio massimo
k = 2 per le autorizzazioni libere
k= 1.75 per le autorizzazioni limitate per 2 Stati
k= 1.25 per le autorizzazioni limitate per 3 o piu' Stati
Per ciascuna delle tipologie la procedura prevede la
redistribuzione - secondo processi iterativi - delle autorizzazioni
che residuano in conseguenza sia della applicazione dei limiti di cui
all'art. 10 sia della approssimazione a valori interi derivante dalla
applicazione della formula di correlazione.