- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Attuazione delle modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 21 ottobre 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 ottobre 2015
Disposizioni di attuazione del decreto 29 settembre 2015, recante
modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie
destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto.
(15A08186)
(GU n.257 del 4-11-2015)
IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29
aprile 2015, n. 130 che in applicazione del summenzionato art. 1,
comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le
suddette risorse fra le diverse aree d'intervento per il triennio
2015-2017, avuto riguardo alle esigenze del settore
dell'autotrasporto;
Visto altresi' il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
del 6 agosto 2015 n. 283 che ha rimodulato la ripartizione effettuata
con il citato decreto 29 aprile 2015;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
prot. 322 del 29 settembre 2015 recante le modalita' di erogazione
delle risorse, pari a 15 milioni di euro, destinate, per l'anno 2015,
all'incentivazione di iniziative imprenditoriali nel settore
dell'autotrasporto di merci finalizzati allo sviluppo
dell'intermodalita' e della logistica e ad iniziative dirette a
realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto
ministeriale che dispone che con decreto dirigenziale sono
disciplinate le modalita' di dimostrazione dei requisiti di
ammissibilita' ai contributi nonche' le modalita' di presentazione
delle domande di ammissione ai benefici;
Ritenuto quindi di dover dettare le istruzioni operative al fine di
consentire agli interessati la predisposizione delle istanze di
ammissione ai benefici, fornendo altresi' le indicazioni circa la
documentazione tecnica e contabile da produrre al fine di fornire la
dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla base
giuridica della presente misura d'aiuto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche,
che ha, fra l'altro rafforzato la distinzione tra funzioni di
indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni
di gestione amministrativa spettanti agli organi burocratici,
valorizzando i profili di responsabilita' dei dirigenti;
Considerato che le misure di aiuto a favore del settore sono
soggette ai vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di
aiuti di Stato, che consentono l'erogazione di contributi finanziari
alle imprese, in assenza di espressa autorizzazione, nei limiti del
Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato, e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013
relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»);
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di gestione della
misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015 con
specifico riferimento alle modalita' ed ai termini di presentazione
delle domande di ammissione ai benefici, alle modalita' di
dimostrazione dei requisiti previsti dal DM stesso ai fini
dell'ammissione ai benefici, al riconoscimento delle maggiorazioni
ivi previste all'art. 2, comma 5, nonche' agli adempimenti gestionali
relativi all'attivita' istruttoria.
Art. 2
Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande
1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico
nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Le domande devono
comunque contenere, a pena di inammissibilita', i seguenti elementi:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di
imprese;
d) codice fiscale;
e) partita IVA;
f) indirizzo di posta elettronica certificata;
g) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di imprese;
h) firma del legale rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di imprese;
i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o
numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di
terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di
massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato.
2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una
cooperativa, puo' presentare una sola domanda di contributo. La
verifica dell'unicita' delle domande avverra' sulla base del numero
di partita IVA delle imprese richiedenti; pertanto a tal fine, le
imprese singolarmente o attraverso le loro aggregazioni dovranno
indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA
proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.
3. Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte
utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte
integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a pena di
nullita', tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la
documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di domanda
pubblicato in formato Word sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nella sezione «autotrasporto» -
«contributi ed incentivi», e devono essere presentate, esclusivamente
ad avvenuto perfezionamento dell'investimento, a partire dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entro il termine perentorio del 31 marzo 2016,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per
i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale -
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita',
Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la stessa
Direzione generale. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria
della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta
consegna. Verranno prese in considerazione la data di spedizione
della raccomandata o la data di consegna a mano.
4. La domanda contiene anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra
coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione europea.
5. Ai fini della proponibilita' delle domande, gli aspiranti
beneficiari, dovranno comprovare il possesso delle caratteristiche
tecniche dei beni con le modalita' indicate negli articoli seguenti
ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la
documentazione richiesta.
Art. 3
Modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base
giuridica
1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di
massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonche' pari
o superiori a 16 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e
gas naturale liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere
di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale come di
seguito specificato:
indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente
decreto;
documentazione del costruttore attestante la sussistenza delle
caratteristiche tecniche previste.
2. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato
ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto
combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa
IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori
standard di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti ai
benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la
prova documentale come di seguito specificato:
indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente
decreto;
attestazione rilasciata dal costruttore circa la sussistenza
delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a
seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 per il
trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave
rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;
documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei
dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015;
nel caso delle acquisizioni effettuate da imprese che non
rientrano tra le piccole e medie imprese documentazione comprovante i
costi sostenuti per il dispositivo innovativo di cui all'allegato 1
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot.
322 del 29 settembre 2015, al fine di poter calcolare l'importo del
contributo in ragione del 40% di tale costo.
3. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria,
di container e casse mobili gli aspiranti ai benefici hanno l'onere
di produrre, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione:
documentazione da cui risulti che la consegna del bene e'
avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente
decreto;
attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la
sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla
normativa internazionale in materia.
4. La concessione del contributo e' subordinata, in ogni caso, alla
dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, o la
data di consegna dei beni nel caso di container e casse mobili, sia
avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29
settembre 2015 ed il termine stabilito per la conclusione
dell'investimento (31 marzo 2016). In nessun caso saranno prese in
considerazione le acquisizioni effettuate all'estero, ne' i veicoli
immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in
Italia a chilometri zero.
Art. 4
Delle maggiorazioni
1. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 10% per
l'acquisizione di veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas
naturale liquefatto LNG (di cui all'art. 2, comma 5, lett. a) del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322
del 29 settembre 2015) effettuate da piccole e medie imprese secondo
la definizione di cui alla normativa europea, gli interessati
medesimi, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda,
dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il
numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) ed il volume del
fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 15% per
l'acquisizione di semirimorchi, di container e di casse mobili (di
cui all'art. 2, comma 5, lett. b) del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015)
effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli
interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della
domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete
redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 ter del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.
Art. 5
Prova del perfezionamento dell'investimento
1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento
dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere
di trasmettere, a pena di inammissibilita', oltre alla documentazione
di cui ai commi precedenti, il contratto di acquisizione debitamente
sottoscritto e in data non anteriore alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015,
nonche' prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la
produzione della/e relativa/e fattura/e debitamente quietanzata/e.
2. In ragione della sua peculiare natura, ove l'acquisizione dei
beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, dovra'
dimostrarsi il pagamento dei canoni in scadenza alla data dell'invio
della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere
fornita con la fattura rilasciata dalla societa' di leasing
quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari
effettuati a favore della suddetta societa'. Dovra', inoltre,
dimostrarsi la piena disponibilita' del bene attraverso la produzione
di copia del verbale di presa in consegna del bene. La mancanza di
anche uno solo di tali documenti comportera' l'esclusione
dell'impresa dal beneficio.
Art. 6
Attivita' istruttoria
1. L'Amministrazione, per l'espletamento dell'attivita'
istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della societa'
Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM) che provvede, ferma la
funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione, all'esame
delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta
a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione di cui al
successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal
presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi,
dandone comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo
provvedimento di ammissione.
2. Con decreto dirigenziale e' nominata una Commissione per la
validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da un
Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio
presso la Direzione generale per il trasporto stradale e
l'intermodalita', e da due componenti, individuati tra il personale
di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da
un funzionario con le funzioni di segreteria.
3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisi
incompletezza della documentazione allegata all'istanza, ovvero
lacune comunque sanabili, la Commissione di cui al comma 2 puo'
richiedere le opportune integrazioni agli interessati, fissando un
termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro
detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro,
ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria
verra' conclusa sulla sola base della documentazione valida
disponibile.
5. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei
requisiti, l'Amministrazione esclude l'impresa dal beneficio con
provvedimento motivato notificato all'impresa.
Art. 7
Verifiche e controlli
1. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di
procedere con ulteriori accertamenti in data successiva
all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela,
con l'annullamento della concessione del contributo, ove in esito
alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione
alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente, nonche' nei casi
previsti dall'art. 1, comma 8 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2015
Il direttore generale: Finocchi
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico