- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 17 luglio 2017
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 luglio 2017
Disposizioni operative di attuazione delle misure incentivanti di cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20
giugno 2017. (17A05211)
(GU n.178 del 1-8-2017)
IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
Visto l'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilita' 2015) che autorizza, a decorrere dall'anno 2015
e per un triennio, la spesa di 250 milioni di euro annui per
interventi in favore del settore dell'autotrasporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
29 aprile 2015, n. 130, recante la ripartizione delle risorse
destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2017, in
applicazione del suddetto art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
Considerato che, in relazione al combinato disposto del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2016 e del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, i fondi destinati per l'anno
2017 al finanziamento delle misure a favore degli investimenti
ammontano complessivamente ad euro 35.950.177;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno 2017, n. 305 (d'ora in avanti decreto ministeriale n.
305/2017), recante le modalita' di erogazione delle risorse destinate
per l'anno 2017 all'incentivazione di iniziative imprenditoriali nel
settore dell'autotrasporto di merci, registrato dalla Corte dei Conti
in data 10 luglio 2017;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto
ministeriale che rinvia ad un successivo decreto dirigenziale la
disciplina delle modalita' di dimostrazione, da parte degli aspiranti
ai benefici, dei requisiti tecnici di ammissibilita' ai contributi,
nonche' le modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai
benefici medesimi;
Considerato che le misure di aiuto di cui al summenzionato decreto
ministeriale 305/2017 costituiscono aiuti di Stato;
Considerato, in particolare, che alcune misure di aiuto a favore
del settore sono inquadrate nella cornice giuridica di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune
in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed in
particolare l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti a favore
delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che
consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della
tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme
dell'Unione europea;
Considerato inoltre che la tipologia d'investimento di cui all'art.
1, comma 4 lettera b) del decreto ministeriale 305/2017 e'
inquadrabile nell'ambito dell'art. 10, comma 2 e 3 del regolamento
(CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2009 relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori
riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la
possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la
demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;
Visto l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in
materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;
Visto, inoltre, l'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014
recante la definizione di PMI e la specificazione dei criteri per la
loro individuazione sotto il profilo finanziario e dei lavoratori
addetti (ULA);
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N. A.);
Vista la legge n. 241/1990, recante («Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi») e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato, dunque, di dover dare attuazione all'art. 3, comma 2
del summenzionato decreto ministeriale n. 305/2017, che rinvia ad un
decreto dirigenziale disporre in ordine alle modalita' di
presentazione delle istanze di ammissione ai benefici ed in ordine
alla documentazione tecnica e amministrativa da allegare alle
domande;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' operative ed
attuative della misura d'incentivazione di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017, giusta
quanto dispone l'art. 4 dello stesso decreto in ordine alla gestione
dell'attivita' istruttoria, alle modalita' di presentazione delle
domande di ammissione ai benefici, nonche' alle modalita' di
dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti.
Art. 2
Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande
1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1, comma
4, lettere a), b), c), d), possono proporre domanda esclusivamente in
via telematica, utilizzando il portale dell'automobilista le imprese
di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture
societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite
a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo
II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al registro
elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Le domande
devono comunque contenere, a pena di inammissibilita', i seguenti
elementi:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di
imprese;
d) codice fiscale;
e) partita IVA;
f) indirizzo di posta elettronica certificata;
g) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di imprese;
h) firma del legale rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di imprese;
i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o
numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di
terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di
massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
j) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.
2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una
cooperativa, puo' presentare una sola domanda di contributo. Ai fini
della verifica dell'unicita' delle domande rileva il numero di
partita IVA delle imprese richiedenti e di iscrizione al R.E.N.
ovvero all'Albo degli autotrasportatori; all'uopo le imprese,
singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, dovranno indicare
chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA e di
iscrizione proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i
contributi.
3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a
partire dal 18 settembre 2017 ed entro il termine perentorio del 15
aprile 2018 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma
digitale dal rappresentante legale dell'impresa, o da un suo
procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente,
seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate nel sito web
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione
«autotrasporto» - «contributi ed incentivi», a partire dal 11
settembre 2017. Il sistema elettronico rilascera' ricevuta
comprovante l'avvenuta trasmissione della domanda a tutti gli effetti
di legge.
4. Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3,
l'interessato dichiara ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non
rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non
rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
nonche' dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l'impresa non e'
sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione
volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere
qualificate come imprese in difficolta' secondo quanto disposto dal
regolamento (UE) n. 651/2014
5. Ai fini della proponibilita' delle domande, gli aspiranti
beneficiari, dovranno comprovare contestualmente alla domanda di
ammissione ai benefici, nei modi e nei termini di cui al successivo
art. 3, la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni
acquisiti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta
la documentazione richiesta. In nessun caso sono ammissibili a
contributo gli investimenti avviati in data anteriore al giorno di
pubblicazione del decreto ministeriale 305/2017. Scaduto il termine
per la presentazione telematica della domanda il sistema non
consentira' in nessun caso ulteriori trasmissioni di documentazione.
6. Le domande trasmesse in forma differente rispetto alla modalita'
telematica di cui al precedente comma non verranno prese in nessun
caso in considerazione.
Art. 3
Prova del perfezionamento dell'investimento
1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento
dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere
di trasmettere, oltre alla documentazione tecnica di cui al
successivo art. 4 il contratto di acquisizione avente data non
anteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 305
/2017 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche'
prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione
della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per
le acquisizioni relative a semirimorchi anche il prezzo pagato per i
dispositivi innovativi.
2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali si
chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera, dovranno, a
pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la
disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione
amministrativa).
3. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei
beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario,
l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei
canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della domanda. La
prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita
alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla
societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore
della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena
disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale
di presa in consegna del bene medesimo. La mancanza anche di uno solo
di tali documenti comportera' l'esclusione dell'impresa dal
beneficio.
4. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dei
contributi e' subordinata alla dimostrazione che la data di prima
immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra la data di
pubblicazione del D.M n. 305/2017 ed il termine del 15 aprile 2018.
In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di
veicoli effettuate all'estero, ne' i veicoli immatricolati
all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a
chilometri zero.
Art. 4
Della acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e
gas naturale liquefatto LNG, nonche' a trazione elettrica - art. 1,
comma 4, lettera a)
1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei
veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a
7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale
liquefatto LNG e elettrica (Full Electric) nonche' per l'acquisizione
di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per
il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione
elettrica, gli aspiranti al beneficio hanno l'onere di produrre:
a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero
di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore
del presente decreto;
b) attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza
delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017;
c) nel caso previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c) del decreto
ministeriale n. 305/2017, prova documentale dell'acquisizione del
sistema di riqualificazione elettrica nonche' della relativa
omologazione giusta il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 nel caso dell'acquisizione di
dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il
trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione
elettrica.
2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e
termica) l'aspirante al beneficio dovra' produrre, oltre alla prova
dell'avvenuta immatricolazione, anche attestazione tecnica del
costruttore che certifichi che i due motori, quello termico e quello
elettrico, sono alimentati in modo indipendente e trasmettono energia
allo stesso albero motore.
Art. 5
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale
acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica- art. 1, comma 4, lettera
b)
1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate,
con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi
alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere
di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti
requisiti tecnici e condizioni:
a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero
di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di
demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei
suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione.
b) prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI
tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di
immatricolazione debitamente protocollata dal competente ufficio
motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il
veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia.
2. Ai fini dell'ammissione al contributo la rottamazione e
l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente
da ogni ordine di priorita', avvenire nel periodo compreso fra la
data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 305/2017 nella
Gazzetta Ufficiale e il termine del 15 aprile 2018.
Art. 6
Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e
semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato- art.
1, comma 4, lettera c)
1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla
normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire
maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui
all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 305/2017, gli aspiranti ai
benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la
prova documentale come di seguito specificato:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente), ai fini della dimostrazione che
l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in
vigore del presente decreto;
b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa
la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in
particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC
596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario,
ovvero per il trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave
rispondenti alla normativa IMO;
c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei
dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017;
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000 sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale,
attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di
un programma di investimenti destinato a creare un nuovo
stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la
produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o
trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno
stabilimento esistente;
b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo
procuratore speciale attestante il numero delle unita' di lavoro
addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo
esercizio fiscale.
Art. 7
Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici
superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e
sostituzione delle unita' frigorifere/calorifere - art. 1, comma 4,
lettera c)
1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti
per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per
il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti
nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o
multi temperatura, ovvero la sostituzione delle unita'
frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui al punto
precedente, con unita' alimentate da motore conforme alla fase V del
regolamento UE n. 2016/1628:
a) In caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi
certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti
tecnici previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 305/2017 per le unita' frigorifere/calorifere;
b) Documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero
di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 305/2017.
c) In caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o
autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il
trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti
nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o
multi temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate,
attestazione del costruttore che le nuove unita' frigorifere sono
alimentate da motore conforme alla fase V del Regolamento UE n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore
del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante.
Art. 8
Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse -
Art. 1, comma 4, lettera d)
1. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria,
di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse
gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di
inammissibilita', la seguente documentazione:
a) contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore
all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 305/2017, da cui,
fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili
ed un semirimorchio per ogni gruppo;
b) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni e'
avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente
decreto;
c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa
la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza
alla normativa internazionale in materia.
d) Relativamente ai veicoli documentazione dalla quale risulti il
numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la
presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente
protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini
della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia,
ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 305/2017.
e) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni e'
avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente
decreto;
Art. 9
Delle maggiorazioni
1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo di
cui all'art. 2, comma 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 ove ne abbiano fatto espressa
richiesta nella domanda, gli aspiranti al beneficio dovranno
trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva
redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale
attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA) ed il
volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti che
consentano l'attribuzione della qualita' di PMI in capo all'impresa
richiedente il contributo, rileva l'allegato 1 al regolamento (UE) n.
651/2014, articoli 1, 2, 3, 4, 5.
3. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le
acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese
gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione
della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete
redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.
4. Laddove la qualita' di piccola o media impresa costituisce
requisito per ricevere il contributo, nessuna ulteriore maggiorazione
per il possesso del medesimo requisito puo' essere riconosciuta.
Art. 10
Attivita' istruttoria
1. L'Amministrazione, per l'espletamento dell'attivita'
istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della societa'
Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. (R.A.M.) che provvede, ferma
rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione
dell'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini
e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti
effettuati. La commissione di cui al successivo comma 2, qualora
sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, inserisce le
domande accolte in appositi elenchi, dandone comunicazione
all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di
ammissione.
2. Con decreto dirigenziale e' nominata una Commissione per la
validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da
Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio
presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale, e due componenti, individuati tra il
personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento,
nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria.
3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino
lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni
agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a
quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non
abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto
soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla sola base della
documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di
integrazione istruttoria e' dovuta per la mancanza della
documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena
di esclusione dal beneficio.
4. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei
requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale n.
305/2017, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dal
beneficio con provvedimento motivato.
Art. 11
Cumulabilita' degli aiuti di Stato
1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di
esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in
caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli
incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento
non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («de
minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo
porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai
sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'Amministrazione potra' avvalersi del registro nazionale
sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo
economico.
Art. 12
Verifiche e controlli
1. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di
procedere con tutti gli accertamenti in data successiva
all'erogazione del contributo e di procedere, in via di autotutela,
con l'annullamento della concessione del contributo, e correlativo
obbligo di restituzione ove in esito alle verifiche effettuate
emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni
sostitutive rese dall'acquirente ovvero nel caso di violazione
dell'art. 1, comma 9 del decreto ministeriale n. 305/2017.
2. Al fine di garantire l'effettivita' di quanto previsto dall'art.
1, comma 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 305/2017, l'Amministrazione provvede all'inserimento di
appositi ostativi volti ad impedire il cambio di intestazione dei
veicoli in violazione del vincolo di inalienabilita' avvalendosi del
C.E.D. del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 luglio 2017
Il direttore generale: Finocchi