- Normativa
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Adozione del progetto di innovazione industriale per la Mobilità sostenibile ai sensi dell'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Decreto
8 febbraio 2008
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 febbraio 2008 -
Adozione del progetto di innovazione industriale per la Mobilita'
sostenibile ai sensi dell'articolo 1, comma 844 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE LOCALI
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1,
comma 841 che prevede l'istituzione del Fondo per la competitivita' e
lo sviluppo presso il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il comma 842 dello stesso art. 1 della citata legge n.
296/2006, cosi' come modificato dal comma 184 dell'art. 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che a valere sulle risorse del
predetto Fondo vengono finanziati i progetti di innovazione
industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche
dell'efficienza energetica, della mobilita' sostenibile, delle nuove
tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e
delle tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali e
turistiche;
Visto il comma 844 dello stesso art. 1 della citata legge n.
296/2006 che prevede le modalita' di adozione dei progetti di
innovazione industriale;
Visto il comma 845 dello stesso art. 1 della citata legge n.
296/2006 che fissa il limite delle spese sostenute per la gestione di
ciascun PII, al 5% dello stanziamento assegnato al singolo progetto;
Visto l'art. 1, comma 368 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
ha istituito l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data
11 luglio 2007, con il quale, ai fini della programmazione delle
risorse nell'ambito del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo,
sono stati assegnati al finanziamento dei progetti di innovazione
industriale 990 milioni di euro per il triennio 2007-2009;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali ed il Ministro per i diritti e
le pari opportunita' e di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 842, della citata
legge n. 296/2006, che individua la quota di risorse da assegnare al
finanziamento dei progetti di innovazione industriale nell'ambito di
ciascuna delle aree tecnologiche sopra indicate;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
23 febbraio 2007 che stabilisce le caratteristiche e le modalita' di
attuazione dei progetti di innovazione industriale, nonche' i compiti
del responsabile di progetto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
31 maggio 2007 che nomina l'ing. Giancarlo Michellone responsabile
del progetto di innovazione industriale «Mobilita' Sostenibile»;
Vista la proposta del progetto di innovazione industriale
«Mobilita' Sostenibile» consegnata al Ministro dello sviluppo
economico dal citato responsabile di progetto in data 6 dicembre
2007;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 29 gennaio 2008;
Decreta:
Art. 1.
Adozione del Progetto d'Innovazione Industriale
Mobilita' Sostenibile
1. E' adottato, sulla base della proposta presentata dal
responsabile di progetto citato in premessa, il Progetto di
Innovazione Industriale «Mobilita' Sostenibile», di seguito
denominato PII MS, i cui contenuti e modalita' attuative sono
indicati nel presente decreto.
Art. 2.
Articolazione del PII MS
1. Il PII MS e' articolato in due tipologie d'azioni:
a) Azione Strategica di Innovazione Industriale, di seguito ASII,
finalizzata allo sviluppo di progetti, in forma congiunta da imprese
ed altri soggetti, per la realizzazione di prodotti e/o servizi
efficienti, sostenibili, economici, caratterizzati da un elevato
livello di innovazione tecnologica e da un impatto di sistema e/o
filiera che, nel loro insieme, siano determinanti per gli assetti
competitivi del sistema produttivo italiano a livello internazionale;
b) Azioni connesse all'ASII, finalizzate alla realizzazione di
infrastrutture scientifiche e tecnologiche di livello internazionale,
all'introduzione di innovazioni e semplificazioni di tipo
regolamentare e normativo che facilitino l'utilizzo delle nuove
tecnologie, al sostegno della ricerca ed alla industrializzazione nel
campo della mobilita' sostenibile, allo sviluppo di filiere
produttive sul territorio.
Art. 3.
Caratteristiche della ASII del PII MS
1. L'ASII del PII MS, indicata all'art. 2, lettera a), e' attuata
dal Ministero dello sviluppo economico e si traduce in azioni di
incentivazione finanziaria a sostegno di progetti da realizzare in
riferimento ai temi di innovazione di seguito indicati:
a) Temi per innovazione di filiera, relativi a progetti in grado
di sviluppare prodotti che siano caratterizzati da un aumentato
livello di ecocompatibilita' o di sicurezza nel trasporto di persone
e merci, e che coinvolgano, nel modo piu' ampio, la filiera
produttiva e quella della conoscenza:
a1) sistemi e sottosistemi navali competitivi;
a2) imbarcazioni energeticamente efficienti, ecologiche, facile
da mantenere, e dotate di sistemi di navigazione, automazione e
controllo intelligenti;
a3) veicoli urbani stradali su gomma ecologici, ergonomici,
economici, sicuri ed interconnessi per il trasporto di persone e/o
merci;
a4) veicoli su rotaia;
b) Temi per innovazione di sistema, relativi a progetti nei quali
le diverse soluzioni innovative sviluppate in ciascun ambito
settoriale vengono integrate per affrontare tematiche afferenti la
mobilita' urbana sostenibile, l'intermodalita' e le reti logistiche
per la decongestione dei trasporti di superficie, i sistemi di
produzione innovativi:
b1) gestione del trasferimento intermodale di persone e merci
nei nodi di scambio tra «l'ultimo miglio» marino e il «primo miglio»
terrestre;
b2) sistemi per la mobilita' sicura ed integrata fra veicoli ed
infrastrutture per il trasporto di persone e/o merci;
b3) sistemi di produzione modulari, ecologici, ergonomici,
sicuri, efficienti ed economici per mezzi di trasporto e/o relative
infrastrutture.
2. I progetti beneficiari delle agevolazioni devono essere
caratterizzati dal coinvolgimento attivo di molteplici attori
rappresentativi di intere filiere o sistemi produttivi, nonche' di
universita' e centri di ricerca, ciascuno impegnato nella
realizzazione di uno o piu' componenti innovativi che vadano a
comporsi nel risultato finale del progetto.
3. I progetti beneficiari delle agevolazioni devono comprendere
attivita' di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale
idonee a realizzare prodotti, o servizi innovativi caratterizzati da
effettive ricadute industriali entro, al massimo, cinque anni
dall'avvio del progetto. A tale scopo la realizzazione di un
prototipo funzionante del prodotto, o servizio innovativo che
consenta di verificarne le funzioni, misurarne le prestazioni e
valutarne la fattibilita' industriale, deve costituire l'obiettivo
fondamentale dei progetti.
4. L'ASII, attuata secondo quanto disposto all'art. 5, viene
finanziata, a valere sulle risorse del Fondo per la competitivita' e
lo sviluppo assegnate al PII MS con il decreto citato in premessa,
integrate con risorse dell'asse 1 obiettivo operativo 4.1.1.2 del
Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitivita'
2007-2013, da utilizzare per interventi riferibili alle aree
Convergenza e nel rispetto del principio di addizionalita' sancito
dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonche' dei criteri
di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON stesso ai
sensi dell'art. 63 del medesimo regolamento. Specifiche iniziative
dell'ASII potranno essere oggetto di appositi accordi di programma
con le regioni o con altre amministrazioni centrali.
Art. 4.
Caratteristiche delle azioni connesse
alla ASII del PII MS
1. Le azioni connesse all'ASII del PII MS consistono in:
a) azioni infrastrutturali, da attuarsi attraverso la
realizzazione o il potenziamento di strutture ed infrastrutture
tecnologiche per la ricerca industriale e per il trasferimento
tecnologico nell'area della mobilita' sostenibile, funzionali alle
iniziative previste;
b) azioni di regolamentazione e semplificazione amministrativa,
da attuarsi sia a livello centrale che regionale, in continuita' con
le politiche di promozione della mobilita' sostenibile promosse a
livello comunitario e recepite dalla legislazione nazionale;
c) azioni di contesto nelle aree tecnologiche indicate nel PII
MS, da attuarsi attraverso il sostegno e la promozione di:
attivita' di ricerca fondamentale e/o industriale su temi
potenzialmente in grado di produrre impatti sulla mobilita'
sostenibile nel lungo periodo;
attivita' dimostrative e di qualificazione tecnologica ed
organizzativa della domanda pubblica;
attivita' d'industrializzazione dei prodotti e/o servizi
innovativi promossi dall'ASII;
attivita' a supporto della creazione e dello sviluppo di nuove
imprese high tech;
attivita' di sensibilizzazione ed animazione;
attivita' di formazione e di sviluppo del capitale umano;
altre attivita' per la messa in rete, il trasferimento e la
diffusione dei risultati;
attivita' per lo sviluppo di filiere produttive sul territorio.
2. Le azioni connesse di cui al comma 1, definite ed attuate
secondo quanto disposto all'art. 9, verranno finanziate utilizzando,
coerentemente con i diversi obiettivi, risorse nazionali del Fondo
per le Aree Sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, risorse del Fondo per la competitivita' e
lo sviluppo, nonche' risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) programmate a livello
nazionale e/o interregionale (PON e POiN), e, sulla base di intese
con le amministrazioni responsabili, risorse FESR e FSE programmate a
livello regionale ovvero altre risorse regionali.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 856,
lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una quota non
superiore a 2 milioni di euro delle risorse assegnate al PII MS con
il decreto citato in premessa e' destinata alla copertura degli oneri
derivanti dall'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il finanziamento di
interventi regionali complementari o integrativi del PII MS nei
limiti della dotazione finanziaria integrativa disposta dal medesimo
citato comma 856. Con successivo provvedimento del Ministero dello
sviluppo economico, sentita la sede stabile di cui al comma 846 della
citata legge n. 296/2006 e d'intesa con le regioni, verranno
stabiliti i criteri per il finanziamento dei predetti interventi
regionali complementari o integrativi dei PII.
Art. 5.
Modalita' attuativa dell'ASII
1. Per l'attuazione dell'ASII il Ministero dello sviluppo economico
provvede, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto, all'espletamento di una procedura valutativa a bando, ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per
la selezione di progetti aventi le caratteristiche indicate all'art.
3 e l'assegnazione delle agevolazioni finanziarie nei limiti delle
risorse disponibili e in conformita' ai regimi di aiuto appositamente
istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 845 della legge 26 dicembre
2006, n. 296. Il Ministero dello sviluppo economico provvede altresi'
alle successive fasi di gestione amministrativa e monitoraggio dei
progetti beneficiari.
Art. 6.
Selezione dei progetti beneficiari dell'ASII
1. La selezione dei progetti e' effettuata mediante una valutazione
comparativa basata sui seguenti criteri:
a) validita' e coerenza rispetto agli obiettivi del PII;
b) validita' tecnico scientifica e innovativita' rispetto allo
stato dell'arte tecnologico a livello internazionale;
c) adeguatezza dell'organizzazione del progetto e dei soggetti
partecipanti/qualita' della collaborazione ricerca impresa;
d) piano di sviluppo industriale e valorizzazione della
proprieta' intellettuale;
e) ricadute potenziali in termini economici, di competitivita' e
tecnologici.
2. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto
dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) per le attivita'
relative all'emanazione del bando, all'istruttoria delle proposte
progettuali e alle relative attivita' gestionali, nonche' per
eventuali azioni di animazione a sostegno della creazione di
partenariati.
3. L'attivita' di valutazione delle proposte progettuali e' svolta
dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione,
citata nelle premesse, sulla base di procedure concordate con il
Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministro
dell'universita' e della ricerca, il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali.
4. Fino alla data di piena operativita' dell'Agenzia le funzioni di
cui al comma 3 sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico. A
tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali e sentita la sede stabile di
concertazione di cui all'art. 1, comma 846 della citata legge n.
296/2006, nomina un comitato di esperti di chiara e comprovata
competenza e che possono dimostrare esperienze anche in ambito
internazionale.
5. Al finanziamento complessivo delle attivita' di cui ai commi 2,
3 e 4 si provvede con le risorse stanziate per il PII MS nel rispetto
dei limiti previsti dall'art. 1, comma 845 della citata legge n.
296/2006.
Art. 7.
Monitoraggio dei progetti beneficiari dell'ASII
1. Per il monitoraggio dei progetti beneficiari delle agevolazioni
il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto
dell'IPI, all'uopo utilizzando le risorse stanziate per il PII MS nel
rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 845 della citata
legge n. 296/2006. Le procedure di monitoraggio utilizzate
nell'attuazione di quest'azione riguarderanno:
a) l'accompagnamento esterno alla gestione dei progetti per la
verifica costante dello stato di avanzamento dei progetti stessi, da
realizzarsi attraverso le prassi del project management;
b) la rilevazione dello stato di avanzamento delle attivita'
svolte nell'esecuzione dei progetti, attraverso la raccolta di
appositi indicatori (fisici, di risultato, ecc.) anche al fine di
individuare e gestire accadimenti che possano inficiare lo
svolgimento del progetto;
c) la produzione di reportistica e documenti di natura tecnica
che rivestono un ruolo significativo per finalita' di monitoraggio
dei progetti;
d) la promozione e diffusione di risultati ad elevato impatto
scientifico/tecnologico e/o economico/sociale, soprattutto nei
confronti del sistema delle PMI anche attraverso la realizzazione di
una piattaforma tecnologica per lo scambio d'informazioni e delle
migliori prassi sulle politiche per l'innovazione industriale.
Art. 8.
Controllo dei progetti beneficiari
dell'ASII ed erogazione
1. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni il Ministero dello
sviluppo economico dispone un sistema di controllo, basato su
verifiche documentali ed in loco, da svolgersi secondo procedure che
tengano conto di standard internazionalmente riconosciuti, anche al
fine di assicurare la coerenza con il modello di gestione e controllo
previsto dai regolamenti dei fondi strutturali che possono concorrere
al cofinanziamento, cosi' articolato:
a) un'azione di verifica tecnico-scientifica svolta dall'Agenzia
di cui all'art. 6, finalizzata a verificare la rispondenza dei
risultati intermedi e finali rispetto alle specifiche del progetto,
nonche' l'ammissibilita' delle attivita' rendicontate rispetto ai
risultati raggiunti;
b) un'azione di verifica della regolarita' contabile ed
amministrativa delle rendicontazioni presentate.
2. Al finanziamento delle predette attivita' si provvede con le
risorse stanziate per il PII MS nel rispetto dei limiti previsti
dall'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006.
Art. 9.
Modalita' attuative delle Azioni connesse
1. In relazione ai contenuti del PII MS adottato, ed ai risultati
progressivamente raggiunti nell'attuazione dell'ASII, il Ministero
dello sviluppo economico stipula appositi Accordi di Programma Quadro
od altre intese con amministrazioni centrali o regionali, per la
realizzazione delle Azioni connesse, anche sulla base di proposte
provenienti dalle amministrazioni interessate.
2. Con successivi appositi atti del Ministero dello sviluppo
economico verranno definite azioni di assistenza tecnica per il
supporto all'attuazione delle Azioni connesse di volta in volta
attivate.
Art. 10.
Coordinamento e monitoraggio
dell'attuazione dei PII
1. Il Ministero dello sviluppo economico coordina l'attuazione del
PII MS e degli altri Progetti di Innovazione Industriale (PII)
previsti dall'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ne effettua il monitoraggio e definisce le eventuali azioni di
rimodulazione che si rendessero necessarie.
2. Al fine di consentire il coordinamento tra le amministrazioni
centrali e regionali, anche con riferimento alla definizione di
eventuali cofinanziamenti, il Ministero dello sviluppo economico, con
cadenza almeno semestrale, informa la sede stabile di concertazione
di cui all'art. 1, comma 846 della citata legge n. 296/2006 in merito
allo stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale. La
sede stabile di concertazione provvede a:
analizzare lo stato di avanzamento dei PII;
analizzare l'impatto dei PII;
elaborare proposte per l'integrazione e la coerenza di tutte le
azioni dei PII;
proporre eventuali rimodulazioni delle azioni dei PII;
formulare proposte per la destinazione delle risorse
eventualmente non utilizzate, da approvare con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali e il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.
Art. 11.
Controllo di sistema dei PII
1. Il controllo di sistema dei Progetti di innovazione industriale
e' effettuato dall'Unita' di Verifica degli Investimenti Pubblici
(UVER) istituita presso il Dipartimento delle politiche di sviluppo e
coesione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 febbraio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Mussi
Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais
Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali
Lanzillotta
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 265
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